Sintesi Modello
organizzativo 231

 

CERAMICA CATALANO S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.lgs. 231/01

SINTESI DEL MODELLO

(aggiornamento del 17 dicembre 2024)

 

 

Il presente documento di sintesi costituisce un estratto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (“Modello 231” o “Modello”), adottato da Ceramica Catalano S.p.A., al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. lgs. n. 231/2001.

L’estratto del Modello è destinato alla pubblicazione e divulgazione sul sito internet e gli altri canali istituzionali di Ceramica Catalano S.p.A..

Ceramica Catalano S.p.A. inoltre, richiede a clienti, fornitori, consulenti, partner contrattuali (complessivamente “controparti”), l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico (parte integrante del Modello 231). Le controparti sono informate dell’adozione, da parte di Ceramica Catalano S.p.A., del Modello 231 e del Codice Etico e dell’esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi etici e alle linee di condotta adottati dalla Società. La versione integrale del Modello 231 di Ceramica Catalano S.p.A. è a disposizione di amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Società, ed è consultabile da tutte le controparti che ne facciano richiesta. Le funzioni di direzione di Ceramica Catalano S.p.A. sono a disposizione per fornire ogni informazione in merito al contenuto e all’applicazione del Modello 231 e del Codice Etico.

 

CERAMICA CATALANO S.P.A.
Ceramica Catalano S.p.A. fondata nel 1967 e sita a Fabrica di Roma, è oggi un’azienda italiana leader nel settore della ceramica per l’arredo bagno, rappresenta sinonimo di altissima qualità, design unico, di cultura industriale solida e fortemente innovativa, che coniuga un alto grado di automazione a un insostituibile sapere artigianale, coltivato sul territorio da generazioni. Sanitari in ceramica della migliore qualità ottenuta grazie alle più avanzate tecnologie nel processo produttivo e alle capacità espositive dei tecnici. I cinquant’anni di storia dell’azienda hanno consentito di sviluppare un know-how tecnologico, in costante evoluzione e altamente specializzato. La filosofia produttiva dell’azienda è da sempre volta a una qualità integralmente italiana. Catalano S.p.A. investe e produce solo in Italia, per garantire uno standard di eccellenza non imitabile. La sede legale della Società è ubicata in Strada Provinciale Falerina Km 7.200, 01034, Fabrica di Roma (VT).

 

INDICE

• Definizioni
• Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
• Sanzioni
• Condotte esimenti la responsabilità amministrativa
• Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Ceramica Catalano S.p.A.
— La costituzione del Modello
— Finalità e struttura del Modello
— Principi ed elementi ispiratori del Modello
• Organismo di Vigilanza
— Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
— Compiti dell’Organismo di Vigilanza
— Informativa dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari
— Informativa all’Organismo di Vigilanza
— Modalità di segnalazione e tutele (Whistleblowing)
— Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
• Codice Etico, Principi etici e norme di comportamento
• Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
— Sanzioni per i lavoratori dipendenti
— Personale dipendente in posizione non dirigenziale
— Dirigenti
— Misure nei confronti degli Amministratori
— Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico e/o della Società di Revisione, ove nominati
— Misure nei confronti dei Soggetti Terzi
• Diffusione e formazione
— Diffusione del Modello all’interno di Ceramica Catalano S.p.A.
— Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi
— Corsi di formazione
• Norme generali di comportamento

 

Ceramica Catalano S.p.A. o Catalano S.p.A. o la Società
Ceramica Catalano S.p.A., con sede legale in Via Falerina Km 7, 200, 01034, Fabrica di Roma (VT).

 

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società.

 

Codice etico
Il Codice Etico adottato dalla Società

 

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Società.

 

Decreto o D. Lgs. n. 231/01
Il Consiglio di Amministrazione della Società.

 

Consiglio di Amministrazione
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

 

Destinatario/i del Modello
Salvo ove diversamente indicato, i soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti.

 

Ente/i
I soggetti di cui all’art. 1 del D. Lgs. 231/2001.

 

Linee Guida
Le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004, 31 marzo 2008, marzo 2014, giugno 2021 e successivi aggiornamenti.

 

Modello
Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

 

Organismo di Vigilanza o OdV
Organismo istituito ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché a curarne l’aggiornamento.

 

Parte Generale
La parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute

 

Parti Speciali
Le parti del Modello predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività svolta dalla Società.

 

Policies o Prassi
Le procedure adottate (o di futura adozione) della società e/o le prassi comportamentali consolidate.

 

Soggetti Apicali
Le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo.

 

Soggetti Sottoposti
Le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, ivi compresi i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti.

 

Soggetti Terzi
I partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti e i fornitori e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società e agisca nel suo interesse e/o vantaggio.

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (d’ora innanzi, per brevità, il “D. Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

 

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

a)  l’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

    • persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i “Soggetti Apicali”);
    • persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i “Soggetti Sottoposti”).

 

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull’argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l’Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

b)  la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

    • reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01, per come modificati dalla Legge n. 69/2015, dalla Legge n.3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla Legge n. 25/2022 e, da ultimo, dalla Legge n. 137/2023 e dalla Legge n.114/2024;
    • delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-bis, e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal D.L. n. 105/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2019, dalla L. 238/2021 e, da ultimo, dalla L. 90/2024;
    • delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-ter, e da ultimo modificati dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236,
    • reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’art. 6 della Legge n. 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis, e successivamente modificati dal D. Lgs. 125/2016,
    • delitti contro l’industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-bis.1,
    • reati in materia societaria, introdotti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-ter e per come modificati dalla Legge 69/2015, e dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, e dalla legge n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 19/2023,
    • delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dall’art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quater;
    • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall’art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-1,
    • delitti contro la personalità individuale, introdotti dall’art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-quinquies, per come modificati dalla L. n. 199/2016 e, da ultimo, con la L. n. 238/2021;
    • reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall’art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-sexies, successivamente modificato dalla Legge 238/2021;
    • reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all’omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall’art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-septies,
    • reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter e 648 ter. 1 c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, previsti dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 così come introdotti dall’art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007 e dalla legge 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021;
    • delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 25-1, introdotto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 137/2023;
    • delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l’art. 25-novies, modificato dalla L. n. 93/2023 e, da ultimo, dal D.L. 19/2024;
    • reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-decies,
    • reati ambientali previsti e puniti dal D.Lgs. 121/2011, come modificati dalla Legge 68/2015, dal D.Lgs. 21/2018 e dal D.Lgs. 116/2020 che hanno, inserito e modificato, nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-undecies, e, da ultimo, modificato dalla L. n. 137/2023;
    • impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dalla Legge 109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25-duodecies, per come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, e, da ultimo, dal D.L.n. 20/2023;
    • reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dall’art. 5 co. 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, e da ultimo modificati dall’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l’art. 3 comma 3-bis della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25- terdecies);
    • reati aventi carattere transnazionale, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall’art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;
    • reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dall’art. 5 comma 1 della Legge n. 39/2019 che inserito nel D.Lgs. n.231/01 l’art. 25-quaterdecies;
    • reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-quinquesdecies, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 156/2022,
    • reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020 all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 e, da ultimo, modificato dalla L.n.6/2024;
    • delitti contro il patrimonio culturale, di cui al nuovo art. 25-septiesdecies, introdotto dalla Legge n. 22/2022;
    • reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, di cui al nuovo art. 25-duodevicies, introdotto dalla Legge 22/2022.

c) l’aver commesso il reato nell’”interesse” o a “vantaggio” dell’Ente.
In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l’interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell’autore del reato, valutabile ex ante dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile ex post dall’autorità giudiziaria.

d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il Modello.

 

Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
(a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
(b) Sanzioni interdittive;
(c) Confisca;
(d) Pubblicazione della sentenza di condanna.
(a)    La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.
Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

 

°della gravità del fatto;
°del grado di responsabilità dell’Ente;
°dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

 

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).
Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.
L’art. 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

 

1/2 (e non può comunque essere superiore a Euro 103.291,38)
  • L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
  • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

 

da 1/3 a 1/2

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

  • L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure
  • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

 

da 1/2 a 2/3

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]

  • L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire

 

(b)     Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

  • l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;
  • in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

 

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;
  • l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
  • l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

 

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

 

(c)           La confisca

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

 

(d)          La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

 

Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’art. 6 prevede l’esonero qualora l’Ente dimostri che:

a)l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;

b)il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di proporne l’aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell’Ente (l’“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c)le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;

d)non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

 

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’art. 7 prevede l’esonero dalla responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’onere della prova permane in capo all’Ente, mentre, nel caso di reati commessi da Soggetti Sottoposti, l’esistenza del modello garantisce l’esimente dalla responsabilità, salvo la prova, a carico dell’autorità procedente, dell’inidoneità dello stesso a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

 

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all’esigenza di:

  1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
  5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

 

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate in data 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e, da ultimo, nel mese di giugno 2021 (le “Linee Guida”).

Il presente modello tiene conto, oltre che del dettato normativo, anche delle suddette Linee Guida.

Si precisa che, nel caso in cui Catalano S.p.A. venga indagata o imputata per reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 quale conseguenza di indagine o imputazione per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo nei confronti del legale rappresentante dell’Ente, la difesa processuale della Società non potrà essere affidata a un legale nominato dal legale rappresentante indagato o imputato, ma dovrà essere affidata ad un legale nominato dal Consiglio di amministrazione, con l’astensione del legale rappresentante della Società.

Resta inteso che eventuali divergenze del modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere facoltativo e generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della società.

 

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Ceramica Catalano S.p.a.

 

La costituzione del Modello

 

La Società gode di una eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull’eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici e il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l’osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d’impresa.

Ciò premesso, la Società – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il “Modello”) e al successivo suo aggiornamento.

Il Modello si prefigge di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, ecc.), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell’interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell’esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Sebbene l’adozione del Modello costituisca una “facoltà” e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione e aggiornamento, in quanto consapevole che tale sistema costituisca, da un lato, un’opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall’altro, l’esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

Si descrivono, qui di seguito le fasi di individuazione delle attività di rischio che hanno portato alla predisposizione del presente Modello.

1)   Identificazione dei processi sensibili (“As-is analysis”), attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali Consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, certificazioni. ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, mirate all’approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

2)   Effettuazione della “Gap Analysis”. Sulla base della situazione in essere (controlli, policies e procedure esistenti), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01, si sono individuate le azioni finalizzate all’introduzione e/o all’integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

 

Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle attività di possibile rischio, l’espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

  • creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell’interesse della Società Attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
  • condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
  • garantire alla Società, grazie a un’azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello, nonché il suo aggiornamento, non solo consentono alla Società di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Tra le finalità del Modello vi è quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell’interesse della Società, Attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico adottato dalla Società (il “Codice Etico”) e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 (“Parte Generale”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società.

 

In considerazione del business svolto dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01 Catalano S.p.A. ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con particolare riferimento alle seguenti famiglie di reato presupposto:

  • Reati in danno della Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati;
  • Reati in materia societaria;
  • Delitti contro la personalità individuale;
  • Delitti contro l’industria e il commercio;
  • Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
  • Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
  • Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  • Reati ambientali;
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  • Reati transnazionali e Criminalità organizzata;
  • Reati Tributari;
  • Reati di contrabbando.

 

Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “as-is analysis”) esistenti e già operanti in Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare connessa al D. Lgs. n. 231/01, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, e dalle procedure che descrivono l’organizzazione della Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

– i requisiti indicati dal D.lgs. n. 231/01 e in particolare:

  • l’attribuzione a un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto a una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  • la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
  • l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex post);
  • l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

 

– i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:

  • la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
  • il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  • la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  • la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

 

– la preminenza da conferirsi – nell’attuazione del sistema di controllo – alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale.

 

Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire alla Società l’esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l’individuazione e la costituzione, all’interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell’autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

La Società ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei a far parte dell’OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

L’OdV nominato, in linea con quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

a) autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo;

b) professionalità: l’OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio;

c) continuità d’azione: l’OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell’attività di vigilanza; cura l’attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d’insieme sull’attività aziendale che a esso si richiede.

 

Fermo restando che il Consiglio di amministrazione è chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’intervento dell’OdV, in quanto sull’organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

 

Principi generali in tema di istituzione, nomina,
sostituzione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza

I membri dell’OdV sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili. I membri dell’OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Il Consiglio di amministrazione della Società è libero di revocare l’incarico conferito ai membri dell’OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l’interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata, la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l’imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell’azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell’OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta dell’OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l’Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

 

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all’OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);

b) verificare i risultati raggiunti dall’applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l’opportunità di proporre l’adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate a una costante vigilanza in merito al recepimento, all’attuazione e all’adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l’OdV ha l’obbligo di vigilare:

  • sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
  • sull’osservanza delle prescrizioni del Modello;
  • sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
  • sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

 

Informativa dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L’OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

  • la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del CEO nonché Presidente del Consiglio di amministrazione;
  • la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di amministrazione (e del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, ove nominato). Con cadenza annuale l’OdV trasmette al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale/Sindaco Unico, ove nominato) un rapporto scritto sull’attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

 

Informativa all’Organismo di Vigilanza

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell’Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.
Per tale motivo, è necessario che l’OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia informato di tutte le segnalazioni e di ogni atto proveniente dall’autorità giudiziaria.
Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l’obbligo di informativa nei confronti dell’OdV, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un’importante specificazione dei principi del Codice Etico.

 

Modalità di segnalazione e tutele (Whistleblowing)

Nei limiti stabiliti dalla procedura di whistleblowing adottata dalla Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (“D.Lgs. 24/2023”) (di seguito, anche, “Procedura Whistleblowing”), i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Terzi possono segnalare condotte illecite che, in buona fede, ritengano altamente probabile  si siano verificate e siano rilevanti ai fini del Decreto o violino il Modello e/o il Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità previste dalla Procedura Whistleblowing reperibile al seguente link:  https://www.catalano.it/whistleblowing/

Coloro che vengano a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Decreto, del Modello o del Codice Etico dovranno rifarsi all’apposito canale di segnalazione interno di cui alla Procedura Whistleblowing sopra richiamata direttamente al seguente link: https://glks.mitteladg.it.

In ogni caso, trovano applicazione tutte le tutele previste a favore del segnalante dal D.Lgs. 24/2023.

 

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato. Si fa espresso rinvio, pertanto, a quanto previsto nella procedura pubblicata al link sopra riportato per le tutele a beneficio del segnalante.

 

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Fermo quanto precede, i destinatari del Modello devono obbligatoriamente trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: odv.catalano@catalano.it

  1. i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell’Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
  2. le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
  3. tutte le informazioni – anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di attività a rischio reato, nell’esercizio dei loro compiti di controllo – dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
  4. tutte le informazioni concernenti l’applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
  5. le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici.

 

Codice Etico, Principi etici e norme di comportamento

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 mediante l’adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico che definisce con chiarezza l’insieme dei principi e dei valori che la Società condivide e fa propri ed i conseguenti comportamenti attesi dai propri dipendenti.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure descritte nel Modello, laddove maggiormente restrittive.

 

Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, del Codice Etico, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti può compromettere, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L‘art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e, in particolar modo, nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e all’adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni in esso contenute.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

  • esistenza e rilevanza – anche all’esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico;
  • intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
  • natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione;
  • gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
  • pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
  • tipologia del rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);
  • mansioni lavorative e/o posizione funzionale di colui che viola il Modello;
  • altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Personale dipendente in posizione non dirigenziale
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel presente Modello, nel Codice Etico, nonché nei protocolli e policies aziendali e nei loro aggiornamenti hanno rilevanza disciplinare.
Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società e saranno – se del caso – irrogate nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d’ora innanzi, per brevità, “Statuto dei lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

 

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL, incorre nei provvedimenti di:

1) (i) richiamo verbale, (ii) rimprovero scritto, (iii) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione di fatto, (iv) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, (v) licenziamento individuale, il lavoratore che:

a) non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all’OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l’effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;

b) adotti, nell’espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

 

L’ammonizione verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

 

2) licenziamento senza preavviso, il lavoratore che:

a)sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;

b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti;

c) adotti nell’espletamento di attività nelle aree a rischio una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalle Funzioni a ciò preposte in forza di poteri appositamente attribuiti, anche su richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

 

Dirigenti

Nei casi di:

a) violazione, da parte dei dirigenti, ivi compreso i Direttori, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico e dei protocolli della Catalano S.p.A. e/o delle procedure (che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate), o

b) adozione, nell’espletamento di attività nell’ambito dei Processi sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati.

 

Le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Catalano S.p.A. e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare a un dipendente munito anche di poteri, il Consiglio di amministrazione potrà valutare l’opportunità di applicare anche l’ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

 

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa l’Assemblea, (anche per il tramite del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico, ove nominati), la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

  • censura scritta a verbale,
  • sospensione del compenso,
  • revoca dall’incarico per giusta causa da parte dell’Assemblea.

 

Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico e/o della Società di Revisione, ove nominati

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o di uno o più componenti della Società di Revisione, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell’Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice civile ed in particolare l’articolo 2400, 2°comma, c.c.

 

Misure nei confronti dei Soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

 

Diffusione e formazione

 

Diffusione del Modello all’interno di Ceramica Catalano S.p.A. 

Ceramica Catalano S.p.A., anche in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza e applicazione all’interno della Società.

 

Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

Ceramica Catalano S.p.A. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, l’OdV, in stretta cooperazione con la Società, provvederà a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch’essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre a una violazione del Modello o del Codice Etico di Catalano S.p.A.

 

La Società, previa proposta dell’OdV, potrà, inoltre:

a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;

b ) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro (c.d. <<clausola 231>>).

 

Corsi di formazione

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dalle Risorse Umane in stretta cooperazione con l’OdV.

In particolare, i corsi di formazione hanno a oggetto l’intero Modello organizzativo in tutte le sue componenti, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 231/01 e i reati da esso richiamati;
  • il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  • il Codice Etico;
  • l’Organismo di Vigilanza;
  • il Sistema sanzionatorio.

 

I corsi di formazione hanno a oggetto anche altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto, quali: aggiornamenti normativi, procedure, istruzioni operative, policies, protocolli, disposizioni organizzative o, in generale, atti normativi interni.

 

Norme generali di comportamento

Il Modello definisce le condotte che devono essere osservate dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività a rischio reato identificate nelle Parti Speciali. Le norme di comportamento descritte devono intendersi quale integrazione e specificazione, altresì, delle previsioni del Codice Etico.

I Destinatari sono consapevoli che l’attuazione e l’adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi di reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, che è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

Per quanto concerne il dettaglio delle direttive di comportamento, si rinvia alla versione integrale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Catalano, consultabile nelle modalità riportate in apertura del presente documento.

Di seguito sono riportati, a titolo di esempio non esaustivo, i criteri e principi e le direttive generali, comunque applicabili a tutte le operazioni che concernono le attività aziendali:

 

Criteri e Principi:
  • ogni Attività a rischio reato è supportata da debita evidenza scritta (a titolo di esempio non esaustivo e-mail, rapporti scritti delle verifiche ispettive, comunicazioni scritte o corrispondenza, Schede di evidenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto nell’esercizio di un’Attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, istruzioni operative, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell’operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma. Tutta la documentazione utile ai fini della ricostruzione del rapporto è debitamente conservata e archiviata;
  • ogni decisione e ogni contatto finalizzato a effettuare le Attività a rischio reato risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di soggetto legittimamente e correttamente investito dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e, a seconda dei casi, anche secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell’operazione;
  • non vi è mai identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un’Attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
  • le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
  • i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
  • gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e nell’iter di formalizzazione degli stessi devono essere coinvolti almeno due soggetti appartenenti alla Società;
  • le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
  • coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi, in particolare, all’espletamento delle attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.

 

È fatto espresso divieto di:
  • porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti dal D. lgs. n. 231/01;
  • porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
  • porre intenzionalmente in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, della società di revisione o degli altri Organi di c
  • compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;

 

È necessario:
  • rispettare le procedure e i protocolli e le policies interne che disciplinano specificamente i comportamenti che i Destinatari devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose e, in particolare, i comportamenti descritti nelle parti Speciali del Modello;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, previste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.